De Piccolellis

Progetto cofinanziato
con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
P.O. FESR Regione Puglia 2007-2013
"INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO"

Consiglio di Amministrazione

  1. IL Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’Azienda.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, così nominati:
    a) Il Presidente nominato dalla Giunta Regionale.
    b) due nominati dal Presidente della Giunta Regionale;
    c) due nominati dal Consiglio Comunale di Foggia in rappresentanza della maggioranza e dalla minoranza
Durata e rinnovo
  1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell’Organo.
  2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 17, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio d’Amministrazione, nei tempi e Con le modalità di cui all’ art. 23 del Regolamento Regionale n. 1/2008.
Adunanze
  1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l’anno per l’approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio d’esercizio.

  2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il I:)isogno o l’urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

  3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

  4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

Deliberazioni
  1. IL Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’intervento dei 3/5 dei componenti del consiglio di amministrazione ed il voto favorevole della maggio-ranza dei presenti.

  2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese; hanno luogo a voto segreto quando riguardano le persone.

  3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

  4. Le modifiche dello Statuto, l’approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’organo amministrativo.

  5. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole di tutti i componenti l’Organo di amministrazione dell’Azienda.

  6. Le deliberazioni ed il verbale dell’adunanza sono firmati da tutti’ coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell’adunanza.

Compiti
  1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in ogni caso, provvede:
    a) alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
    b) alla definizione e all’approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;
    c) a impartire direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
    d) all’individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire;
    e) a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;
    f) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative;
    g) alla designazione di rappresentanti dell’azienda presso altri enti. o istituzioni;
    h) all’approvazione dei bilancio di previsione annuali e pluriennali;
    i) all’approvazione dei conti consuntivi;
    j) alla verifica dell’azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all’adozione dei provvedimenti conseguenti;
    k) all’approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche;
    m) alla determinazione della indennità di carica di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, con onere a carico del bilancio dell’Azienda.

Dimissioni degli Amministratori
  1. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.

  2. In caso di dimissioni di uno dei componenti l’Azienda attiva le procedure per la surroga dello Amministratore dimissionario.

  3. Gli Amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Decadenza degli Amministratori
  1. La decadenza degli Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall’art. 21 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni.

Revoca degli Amministratori
  1. La revoca degli Amministratori è disposta per gravi violazioni di legge o ‘del presente Statuto.

  2. La revoca è disposta previa contestazione degli addébiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

Incompatibilità ed ineleggibilità
  1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell’Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
  2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.